Federazione Europea Professionisti della 
Ristorazione Alberghiera e del Turismo

 

 

 

    

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Sei sullo  STATUTO  F.E.P.R.A.T.

Titolo I   DENOMINAZIONE, SCOPI, DURATA.

Art.1) DENOMINAZIONE

E' costituita a norma dell'art. 36 del codice civile una associazione denominata Federazione Europea Professionisti della Ristorazione Alberghiera e Turismo in abbreviazione chiamata F.E.P.R.A.T.

Art.2)SCOPI SOCIALI

a)       La F.E.P.R.A.T. senza discriminazioni di carattere politico, religioso, sesso, razza, nonché‚ senza fini di lucro, ha per scopo:

b)       Individuare e divulgare, tramite le varie strutture di aggregazione e sedi  regionali, provinciali, tutte le esperienze di studio, lavoro,  e/o  situazioni combinate lavoro studio esistenti  in qualsiasi  stato   Europeo.

c)       La divulgazione della cultura Culinaria italiana e la conoscenza della nostra lingua mediante corsi  e formazione, che possono essere svolti ovunque nei stati membri U.E.

d)       la valorizzazione delle  professioni  nella Ristorazione Alberghiera e nel Turismo nel suo complesso, e far si che aumenti  l’amicalità tra gli operatori del settore.

e)       Informare i  soci interessati,  delle opportunità  di lavoro proveniente da qualsiasi stato Europeo e non Europeo.

f)        Fare  ed  accettare prenotazione per  servizi alberghieri   da e verso i propri soci 

g)       L'organizzazione e la promozione di corsi di aggiornamento di ogni professione legata alla Ristorazione Alberghiera e Turismo, oltre che l’organizzazione di manifestazioni legate alla promozione delle professioni del settore.

h)       La consulenza nell'ambito professionale, creando canali di informazioni al fine di agevolare scambi di interesse comune tra i soci, affinché‚ si sviluppi maggiormente l'alta professionalità;

i)         Ogni iniziativa collegata agli scopi sopra descritti, occupandosi a titolo esemplificativo dell'organizzazione di convegni, della stampa di un giornalino informativo e d'altre iniziative aventi riguardo alle tematiche descritte.

1.        Al fine del raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà istituire tutti i Servizi ritenuti necessari, promuovere la costituzione di sedi secondarie, uffici e delegazioni provinciali, regionali o territoriali nell'ambito nazionale che europeo. L'associazione potrà inoltre usufruire di servizi esterni quali consulenze, noleggi, pubblicità affitto mobili ed immobili per manifestazioni e quant'altro si rendesse necessario per la gestione amministrativa e per la sviluppo dell'associazione.

Art.3)DURATA

L'associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria come disposto dall'art. 26.

 

Art.4) PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Il patrimonio dell'associazione é costituito dai contributi versati dagli associati, da contributi erogati da Enti pubblici e Privati, da eventuali lasciti e donazioni, da ogni altro provento acquisito dall'Associazione nel corso dell'espletamento delle attività sociali.

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

TITOLO II

ASSOCIATI

Art 5) DEFINIZIONE DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati si distinguono in:  Fondatori, Ordinari,  Aspiranti, Onorari,  Aggregati, Temporanei, Simpatizzanti, Volontari, Promotori e Sostenitori.

I soci fondatori non versano le quote, hanno diritto di voto e possono ricoprire cariche sociali.

Sono soci ordinari coloro che, avendone i requisiti e previa domanda d'appartenenza all'associazione, sono ammessi e versano la quota sociale d'iscrizione e quella annuale. Essi usufruiscono di tutti i servizi e delle strutture associative, hanno diritto al voto e possono ricoprire cariche sociali.

Sono Soci Aspiranti;   Tutte quelle persone, , che contribuiscono con mansioni diverse, non specializzate, ma che intendono proseguire, per ottenere il riconoscimento di una qualifica specifica professionale. Essi usufruiscono di tutti i servizi, delle strutture associative, hanno diritto di voto,  e pagano una quota associativa in misura ridotta, che sarà stabilita,  dal consiglio direttivo.

Sono soci onorari quelle persone che, avendo contribuito in modo eccezionale al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, sono nominati soci dall'assemblea straordinaria. Essi usufruiscono di tutti i servizi e delle strutture associative, partecipano all'assemblea, sono esenti dal pagamento delle quote sociali d'iscrizione ed annuali e non hanno diritto di voto.

Sono soci aggregati i figli o i parenti dei soci onorari e dei soci ordinari e fondatori. Essi possono servirsi di tutti i servizi e delle strutture associative, non hanno diritto al voto e pagano la quota sociale annuale. La quota annuale è corrisposta in misura ridotta nella percentuale del 50% di quella fissata per i Soci Ordinari

Sono soci temporanei i soci ammessi a fruire in via temporanea dei servizi e dei locali sociali, in concomitanza di convegni o corsi di particolare interesse. Essi non partecipano all'assemblea, non hanno diritto di voto e versano la sola quota di iscrizione nella misura determinata di volta in volta dal consiglio direttivo. I soci temporanei debbono essere presentati da un socio onorario, da un socio ordinario o da un socio fondatore.

Soci Simpatizzanti  soci ammessi a fruire  dei servizi e dei locali sociali. Essi  partecipano all'assemblea,  hanno diritto di voto e versano la sola quota associative  nella misura determinata di volta in volta dal consiglio direttivo.

Sono soci volontari coloro che prestano la loro opera senza nessun corrispettivo, tranne il rimborso delle spese effettuate di volta in volta per gli incarichi svolti ed autorizzati. Essi non partecipano alle assemblee, non hanno diritto di voto e  non versano  nessuna quota.

Sono soci promotori coloro che si impegnano a prestare la loro opera per la sviluppo  e gli  scopi dell'Associazione: sono ammessi dietro parere favorevole  del consiglio direttivo, non hanno diritto di voto e non versano le quote sociali.

Sono soci sostenitori tutti  coloro che, che  verseranno delle quote straordinarie secondo modalità stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo. Essi possono utilizzare le strutture associative, mantengono la qualità di socio per l'anno solare nel quale sono ammessi. Tutti i soci per essere ammessi devono avere parere favorevole del consiglio direttivo.

Art 6) REQUISITI

Requisiti essenziali per potersi associare alla F.E.P.R.A.T.:

a) Essere un lavoratore  o imprenditore Professionista della Ristorazione Alberghiera o del Turismo in generale, ove per professionista deve intendersi un lavoratore dipendente o imprenditore che opera nel campo della Ristorazione Alberghiera o del Turismo in generale, con particolari e comprovate esperienze e/o titoli professionali. Può in ogni modo essere associato, nelle forme di cui all'art. 5, qualsiasi aspirante Professionista, apprendista o anche amatore dei servizi Alberghieri e del Turismo in generale;

b) essere presentato da uno dei soci della F.E.P.R.A.T.;

c) ricevere il parere favorevole del Consiglio direttivo;

d) aver presentato domanda sull'apposito modulo predisposto dall'associazione;

e) aver versato la quota di iscrizione;

f) essere in regola con il pagamento della quota associativa annuale; in sede di prima iscrizione la quota annuale deve essere versata entro 15 gg. dalla comunicazione dell'ammissione. Resta inteso che la quota annuale si riferisce all'anno solare in corso alla data di ammissione.

TITOLO III

Art 7) ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

a) L'assemblea di soci

b) Il consiglio direttivo    

c) Il Presidente

d) Il collegio dei Revisori dei conti

e) Il collegio dei Probiviri

Art 8) ASSEMBLEA  DEI SOCI

a) L'assemblea dei soci è l'organo supremo.

b) L'assemblea é convocata dal Presidente o in sua assenza dal vice Presidente e, in assenza di quest'ultimo, da un membro del consiglio a ciò autorizzato dal Presidente. Essa si tiene in sede ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio in corso e di quello consuntivo dell'esercizio precedente.

c) Gli avvisi di convocazione ai soci, delle assemblee sia ordinarie sia straordinarie, saranno comunicati mediante uno dei seguenti canali di informazioni: avviso presso la sede dell'associazione, inserzione su stampa specializzata del settore, per lettera, o per pubblicazione sul sito della F.E.P.R.A.T.

d) L'assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le deliberazioni da essa adottate in conformità dello statuto, vincolano i soci assenti e dissenzienti.

e) Ogni associato in regola con il versamento dei contributi sociali dispone di un voto. Il voto può essere delegato per iscritto, ed esclusivamente solo ad altro socio;  ciascun socio  intervenuto potrà... disporre di non oltre tre deleghe di altri soci ed esprimere il relativo voto.   

f) L'assemblea é validamente costituita in prima convocazione se é presente il 50% degli associati più uno. In seconda convocazione l'assemblea potrà deliberare in base all'ordine del giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

g) Trascorsi trenta minuti dall'ora fissata per la convocazione il Presidente dichiarerà... aperta la discussione qualunque sia il numero dei presenti.

h) Spetta al presidente dell'assemblea di costatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento in assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige verbale firmato dal Presidente dell'assemblea e dal segretario.

Art 9) MODIFICHE ALLO STATUTO

Qualsiasi modifica al presente statuto potrà essere approvata dall'assemblea straordinaria; in prima convocazione sarà necessaria la presenza di almeno 3/4 (=trequarti) dei soci  ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione sarà  necessario il voto favorevole di almeno 2/3 (=due terzi)dei soci presenti qualunque sia il numero dei presenti.

ART. 10) COMPENSI ED INDENNITA

L'assemblea decide l'entità delle indennità per cariche elettive e dei gettoni di presenza da attribuire ai soci che operano all'interno dell'associazione o che rivestono le cariche sociali.

Art. 11) RENDICONTO

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno; il bilancio o il rendiconto ed i relativi documenti giustificativi  rimarranno a disposizione dei soci nei cinque giorni precedenti la data fissata per la convocazione dell'assemblea ordinaria.

TITOLO IV      IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.12) COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo é composto da un minimo di due membri ad un massimo di cinque compreso il Presidente. E' eletto dall'assemblea e dura in carica cinque anni. I membri possono essere rieletti senza alcun limite temporale.

ART. 13) DELIBERE

Per la validità delle delibere del Consiglio Direttivo  è necessaria almeno la  presenza di due membri.

ART.14)  ACCETTAZIONE DELLE ISCRIZIONI

Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di accettare l'iscrizione  dei soci a suo insindacabile giudizio senza l'obbligo di motivare il provvedimento. Il consiglio ha inoltre la facoltà di decretare le sospensioni dei soci da ogni attività, per un periodo da uno a nove mesi, nel caso in cui esistano gravi e precisi elementi che evidenzino violazioni alle norme statutarie.

ART.15) CONVOCAZIONE

Il consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due membri, mediante convocazione con lettera raccomandata o via telefax, e in ogni modo almeno una volta all'anno per deliberare in riferimento al bilancio preventivo e consuntivo.

Il consiglio é presieduto dal Presidente, in sua assenza dal vice Presidente ed in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Ad ogni riunione del consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che dovrà essere sottoscritto dal Presidente o da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

I membri del consiglio che non partecipano per tre volte consecutive con o senza delega alle riunioni del consiglio medesimo, saranno dichiarati decaduti e sostituiti, salvo l'esistenza di gravi e giustificati motivi.

ART.16)  POTERI

Il consiglio é dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Esso delibera su ogni affare concernente l'associazione salvo che per le materie riservate all'assemblea o attribuite al Presidente.

ART. 17) COMPETENZE - FUNZIONI

Il Consiglio:

a) predispone e, ove lo ritenga necessario, modifica il regolamento per il buon andamento dell'associazione;

b) presenta all'assemblea le proposte che ritiene utili per il progresso dell'associazione;

c) nomina impiegati ed operatori esterni determinandone attribuzioni, assegnazioni e compensi; compila la lista dei candidati per le elezioni dei membri del consiglio, nomina il direttore responsabile ed il capo redattore per la pubblicazione del giornalino dell'associazione;

d) il consiglio ordina le spese necessarie, prende d’urgenza tutte le misure ed i provvedimenti, anche di straordinaria amministrazione, che impongono una rapida decisione. A tale scopo il consiglio può costituire un comitato esecutivo designandone i membri tra i propri componenti e delimitando i loro compiti. A tale comitato é altresì conferito l'incarico di predisporre i programmi esecutivi da sottoporre al consiglio e di curarne l'attuazione. Il consiglio può inoltre conferire ad altri soggetti, anche propri dipendenti, incarichi per operazioni specifiche.

Tutte le scelte del consiglio della sede principale sono impegnative anche per le eventuali sedi secondarie, salvo esplicita deroga scritta da parte del consiglio direttivo della sede principale.

 I soci dell'associazione, per il raggiungimento degli scopi sociali, previa autorizzazione scritta del Presidente e del Consiglio Direttivo, potranno organizzarsi in vari organismi che siano rappresentativi dei diversi settori e categorie esistenti nell'ambito della ristorazione alberghiera e del turismo in generale.

ART. 18) CONTRIBUTI STRAORDINARI

Eventuali contributi associativi straordinari sono stabiliti dal consiglio direttivo dell'associazione per fronteggiare particolari situazioni.

TITOLO V

IL PRESIDENTE

ART. 19) RAPPRESENTANZA -  FUNZIONI - POTERI

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione.   Il Presidente ha la firma di tutti gli atti e della corrispondenza dell'associazione,  firma che può delegare al vice presidente, al direttore ed ai funzionari dell'associazione.  Il presidente convoca e presiede il consiglio direttivo ed il comitato esecutivo dell'associazione.

In caso di impedimento il presidente é sostituito dal vice presidente se nominato. Al presidente é data facoltà, per l'interesse dell'associazione, di sospendere per un periodo che lo stesso presidente ritenga necessario quanto disposto dal Titolo II, Art. 6 lettera b).

TITOLO VI

DIRITTI DEL SOCIO E PERDITA DEI DIRITTI

Art.20) DIRITTI DEL SOCIO

I soci hanno diritto a:

a) frequentare il locali dell'associazione;

b) partecipare alle assemblee generali con eventuale diritto di discussione e di voto;

c) ricevere la tessera d'iscrizione con l'indicazione della propria qualifica;

d) se soci ordinari o fondatori, occupare cariche direttive o elettive.

Art.21) PERDITA DEI DIRITTI

La qualifica di socio si perde:

a) per decesso, dimissioni, rinuncia, morosità o indegnità;

b) per condotta contraria agli interessi ed al regolare svolgimento dell'attività associativa;

c) per mancato pagamento dei contributi associativi, fatto salvo il diritto per l'associazione a recuperare anche giudizialmente quanto dovuto.

L'espulsione è deliberata dal consiglio direttivo dell'associazione, su proposta del Presidente, verificata la sussistenza di uno dei motivi di esclusione di cui alle lettere precedenti.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto mediante lettera raccomandata con R.R. entro il 31 ottobre di ciascun anno.

I soci che non saranno in regola con il pagamento della propria quota annuale, da versarsi nel termine perentorio del 31 Gennaio di ogni anno, sono considerati morosi, non saranno ammessi alle riunioni e perderanno qualsiasi diritto verso l'associazione, compreso il diritto sul patrimonio sociale, finché‚ non regoleranno la propria posizione contributiva.

TITOLO VII

ORGANI DI CONTROLLO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 22) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, nella sua prima seduta elegge il presidente fra i membri effettivi. Il Collegio sorveglia il consiglio direttivo ed il presidente dell'associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità... sociale e la corrispondenza del bilancio al risultato dei libri e delle scritture contabili. Il Collegio dei revisori dei conti può anche accertare in ogni momento la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori di proprietà sociale, redigendo apposito verbale.   I revisori dei conti possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto di voto.   La convocazione del consiglio direttivo deve essere comunicata al collegio dei revisori dei conti. Il collegio ha durata triennale ed é rieleggibile.

 

ART. 23) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri nominati dall'assemblea, elegge nella sua prima seduta il proprio presidente. E' competente a decidere:

a) sui reclami proposti dai soci esclusi dall'associazione per provvedimenti del consiglio direttivo e del presidente;

b) sulle vertenze fra gli associati e gli organi dell'associazione e delle sezioni;

c) sulle vertenze portate alla sua decisione sulle norme regolamentari ed amministrative emanate dal consiglio direttivo.

TITOLO VIII.       DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24) SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione potrà... sciogliersi se i soci non raggiungono il minimo di dieci aderenti, o in ogni caso su delibera dell'assemblea straordinaria. Questa, nominerà... da uno a tre liquidatori e detterà le norme circa l'assegnazione delle eventuali attività sociali, tenendo presente che parte di dette attività potranno essere devolute a scopi benefici ed assistenziali privilegiando, ove possibile, enti ed istituzioni dei settori specifici, oppure organizzazioni umanitarie.

ART.25) RIFERIMENTO ALLA LEGGE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile.      

ART. 26) SPESE

L'associazione, sino a quando non riterrà... di chiedere il riconoscimento legale, opererà... quale associazione non riconosciuta ai sensi degli Art. 36-38 del codice civile. Tutte le spese dipendenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'associazione.
Due esemplari di questo statuto, firmati dai soci fondatori, sono depositati nell'archivio dell'associazione.

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