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Titolo I
DENOMINAZIONE, SCOPI, DURATA.
Art.1)
DENOMINAZIONE
E'
costituita a norma dell'art. 36 del codice civile
una associazione denominata Federazione Europea
Professionisti della Ristorazione Alberghiera e
Turismo in abbreviazione chiamata F.E.P.R.A.T.
Art.2)SCOPI SOCIALI
a)
La F.E.P.R.A.T. senza discriminazioni di
carattere politico, religioso, sesso, razza, nonché‚
senza fini di lucro, ha per scopo:
b)
Individuare e divulgare, tramite le varie
strutture di aggregazione e sedi regionali,
provinciali, tutte le esperienze di studio, lavoro,
e/o situazioni combinate lavoro studio esistenti
in qualsiasi stato Europeo.
c)
La divulgazione della cultura Culinaria
italiana e la conoscenza della nostra lingua
mediante corsi e formazione, che possono essere
svolti ovunque nei stati membri U.E.
d)
la valorizzazione delle professioni nella
Ristorazione Alberghiera e nel Turismo nel suo
complesso, e far si che aumenti l’amicalità tra gli
operatori del settore.
e)
Informare i soci interessati, delle
opportunità di lavoro proveniente da qualsiasi
stato Europeo e non Europeo.
f)
Fare ed accettare prenotazione per servizi
alberghieri da e verso i propri soci
g)
L'organizzazione e la promozione di corsi di
aggiornamento di ogni professione legata alla
Ristorazione Alberghiera e Turismo, oltre che
l’organizzazione di manifestazioni legate alla
promozione delle professioni del settore.
h)
La consulenza nell'ambito professionale,
creando canali di informazioni al fine di agevolare
scambi di interesse comune tra i soci, affinché‚ si
sviluppi maggiormente l'alta professionalità;
i)
Ogni iniziativa collegata agli scopi sopra
descritti, occupandosi a titolo esemplificativo
dell'organizzazione di convegni, della stampa di un
giornalino informativo e d'altre iniziative aventi
riguardo alle tematiche descritte.
1.
Al fine del raggiungimento dei propri scopi
l'Associazione potrà istituire tutti i Servizi
ritenuti necessari, promuovere la costituzione di
sedi secondarie, uffici e delegazioni provinciali,
regionali o territoriali nell'ambito nazionale che
europeo. L'associazione potrà inoltre usufruire di
servizi esterni quali consulenze, noleggi,
pubblicità affitto mobili ed immobili per
manifestazioni e quant'altro si rendesse necessario
per la gestione amministrativa e per la sviluppo
dell'associazione.
Art.3)DURATA
L'associazione ha durata illimitata e potrà essere
sciolta con deliberazione dell'assemblea
straordinaria come disposto dall'art. 26.
Art.4) PATRIMONIO SOCIALE
ED ESERCIZIO FINANZIARIO
Il
patrimonio dell'associazione é costituito dai
contributi versati dagli associati, da contributi
erogati da Enti pubblici e Privati, da eventuali
lasciti e donazioni, da ogni altro provento
acquisito dall'Associazione nel corso
dell'espletamento delle attività sociali.
L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di
ciascun anno.
TITOLO II
ASSOCIATI
Art 5) DEFINIZIONE DEGLI
ASSOCIATI
Gli
Associati si distinguono in:
Fondatori, Ordinari,
Aspiranti, Onorari, Aggregati, Temporanei,
Simpatizzanti, Volontari, Promotori e Sostenitori.
I soci fondatori
non versano le quote, hanno diritto di voto e
possono ricoprire cariche sociali.
Sono soci ordinari
coloro
che, avendone i requisiti e previa domanda
d'appartenenza all'associazione, sono ammessi e
versano la quota sociale d'iscrizione e quella
annuale. Essi usufruiscono di tutti i servizi e
delle strutture associative, hanno diritto al voto e
possono ricoprire cariche sociali.
Sono Soci Aspiranti;
Tutte
quelle persone, , che contribuiscono con mansioni
diverse, non specializzate, ma che intendono
proseguire, per ottenere il riconoscimento di una
qualifica specifica professionale. Essi usufruiscono
di tutti i servizi, delle strutture associative,
hanno diritto di voto, e pagano una quota
associativa in misura ridotta, che sarà stabilita,
dal consiglio direttivo.
Sono soci onorari
quelle persone che, avendo contribuito in modo
eccezionale al raggiungimento degli scopi
dell'Associazione, sono nominati soci dall'assemblea
straordinaria. Essi usufruiscono di tutti
i servizi e delle strutture associative, partecipano
all'assemblea, sono esenti dal pagamento delle quote
sociali d'iscrizione ed annuali e non hanno diritto
di voto.
Sono soci aggregati
i figli o i parenti dei soci onorari e dei
soci ordinari e fondatori. Essi possono servirsi di
tutti i servizi e delle strutture associative, non
hanno diritto al voto e pagano la quota sociale
annuale. La quota annuale è corrisposta in misura
ridotta nella percentuale del 50% di quella fissata
per i Soci Ordinari
Sono soci temporanei
i soci
ammessi a fruire in via temporanea dei servizi e dei
locali sociali, in concomitanza di convegni o corsi
di particolare interesse. Essi non partecipano
all'assemblea, non hanno diritto di voto e versano
la sola quota di iscrizione nella misura determinata
di volta in volta dal consiglio direttivo. I soci
temporanei debbono essere presentati da un socio
onorario, da un socio ordinario o da un socio
fondatore.
Soci Simpatizzanti
soci
ammessi a fruire dei servizi e dei locali sociali.
Essi partecipano all'assemblea, hanno diritto di
voto e versano la sola quota associative nella
misura determinata di volta in volta dal consiglio
direttivo.
Sono soci volontari
coloro che prestano la loro opera senza nessun
corrispettivo, tranne il rimborso delle spese
effettuate di volta in volta per gli incarichi
svolti ed autorizzati. Essi non partecipano alle
assemblee, non hanno diritto di voto e non versano
nessuna quota.
Sono soci promotori
coloro
che si impegnano a prestare la loro opera per la
sviluppo e gli scopi dell'Associazione: sono
ammessi dietro parere favorevole del consiglio
direttivo, non hanno diritto di voto e non versano
le quote sociali.
Sono soci sostenitori tutti
coloro
che, che verseranno delle quote straordinarie
secondo modalità stabilite di volta in volta dal
consiglio direttivo. Essi possono utilizzare le
strutture associative, mantengono la qualità di
socio per l'anno solare nel quale sono ammessi.
Tutti i soci per essere ammessi devono avere parere
favorevole del consiglio direttivo.
Art 6) REQUISITI
Requisiti
essenziali per potersi associare alla
F.E.P.R.A.T.:
a) Essere
un lavoratore o imprenditore Professionista della
Ristorazione Alberghiera o del Turismo in generale,
ove per professionista deve intendersi un lavoratore
dipendente o imprenditore che opera nel campo della
Ristorazione Alberghiera o del Turismo in generale,
con particolari e comprovate esperienze e/o titoli
professionali. Può in ogni modo essere associato,
nelle forme di cui all'art. 5, qualsiasi aspirante
Professionista, apprendista o anche amatore dei
servizi Alberghieri e del Turismo in generale;
b) essere
presentato da uno dei soci della
F.E.P.R.A.T.;
c)
ricevere il parere favorevole del Consiglio
direttivo;
d) aver
presentato domanda sull'apposito modulo predisposto
dall'associazione;
e) aver
versato la quota di iscrizione;
f) essere
in regola con il pagamento della quota associativa
annuale; in sede di prima iscrizione la quota
annuale deve essere versata entro 15 gg. dalla
comunicazione dell'ammissione. Resta inteso che la
quota annuale si riferisce all'anno solare in corso
alla data di ammissione.
TITOLO
III
Art 7) ORGANI SOCIALI
Gli
organi dell'associazione sono:
a)
L'assemblea di soci
b) Il
consiglio direttivo
c) Il
Presidente
d) Il
collegio dei Revisori dei conti
e) Il
collegio dei Probiviri
Art 8) ASSEMBLEA DEI SOCI
a)
L'assemblea dei soci è l'organo supremo.
b)
L'assemblea é convocata dal Presidente o in sua
assenza dal vice Presidente e, in assenza di quest'ultimo,
da un membro del consiglio a ciò autorizzato dal
Presidente. Essa si tiene in sede ordinaria almeno
una volta all'anno, entro quattro mesi dalla
chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione
del bilancio preventivo dell'esercizio in corso e di
quello consuntivo dell'esercizio precedente.
c) Gli
avvisi di convocazione ai soci, delle assemblee sia
ordinarie sia straordinarie, saranno comunicati
mediante uno dei seguenti canali di informazioni:
avviso presso la sede dell'associazione, inserzione
su stampa specializzata del settore, per lettera, o
per pubblicazione sul sito della F.E.P.R.A.T.
d)
L'assemblea regolarmente costituita rappresenta
tutti i soci e le deliberazioni da essa adottate in
conformità dello statuto, vincolano i soci assenti e
dissenzienti.
e) Ogni
associato in regola con il versamento dei contributi
sociali dispone di un voto. Il voto può essere
delegato per iscritto, ed esclusivamente solo ad
altro socio; ciascun socio intervenuto potrà...
disporre di non oltre tre deleghe di altri soci ed
esprimere il relativo voto.
f)
L'assemblea é validamente costituita in prima
convocazione se é presente il 50% degli associati
più uno. In seconda convocazione l'assemblea potrà
deliberare in base all'ordine del giorno, qualunque
sia il numero dei presenti.
g) Trascorsi trenta
minuti dall'ora fissata per la convocazione il
Presidente dichiarerà... aperta la discussione
qualunque sia il numero dei presenti.
h) Spetta
al presidente dell'assemblea di costatare la
regolarità delle deleghe e il diritto
di intervento in assemblea. Delle
riunioni di assemblea si redige verbale firmato dal
Presidente dell'assemblea e dal segretario.
Art 9) MODIFICHE ALLO STATUTO
Qualsiasi
modifica al presente statuto potrà essere approvata
dall'assemblea straordinaria; in prima convocazione
sarà necessaria la presenza di almeno 3/4
(=trequarti) dei soci ed il voto favorevole della
maggioranza dei presenti. In seconda convocazione
sarà necessario il voto favorevole di almeno
2/3 (=due terzi)dei soci presenti qualunque sia il
numero dei presenti.
ART. 10) COMPENSI ED INDENNITA
L'assemblea decide l'entità delle indennità per
cariche elettive e dei gettoni di presenza da
attribuire ai soci che operano all'interno
dell'associazione o che rivestono le cariche
sociali.
Art. 11) RENDICONTO
L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si
chiude il 31 dicembre di ogni anno; il bilancio o il
rendiconto ed i relativi documenti giustificativi
rimarranno a disposizione dei soci nei cinque giorni
precedenti la data fissata per la convocazione
dell'assemblea ordinaria.
TITOLO IV
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART.12) COMPOSIZIONE
Il Consiglio Direttivo
é composto da un minimo di due membri ad un massimo
di cinque compreso il Presidente. E' eletto
dall'assemblea e dura in carica cinque anni. I
membri possono essere rieletti senza alcun limite
temporale.
ART. 13) DELIBERE
Per la
validità delle delibere del Consiglio Direttivo è
necessaria almeno la presenza di due membri.
ART.14) ACCETTAZIONE DELLE ISCRIZIONI
Il
Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di
accettare l'iscrizione dei soci a suo insindacabile
giudizio senza l'obbligo di motivare il
provvedimento. Il consiglio ha inoltre la facoltà di
decretare le sospensioni dei soci da ogni attività,
per un periodo da uno a nove mesi, nel caso in cui
esistano gravi e precisi elementi che evidenzino
violazioni alle norme statutarie.
ART.15) CONVOCAZIONE
Il
consiglio si riunisce tutte le volte che il
Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta
richiesta da almeno due membri, mediante
convocazione con lettera raccomandata o via telefax,
e in ogni modo almeno una volta all'anno per
deliberare in riferimento al bilancio preventivo e
consuntivo.
Il
consiglio é presieduto dal Presidente, in sua
assenza dal vice Presidente ed in assenza di
entrambi dal più anziano di età dei presenti. Ad
ogni riunione del consiglio verrà redatto su
apposito libro il relativo verbale che dovrà essere
sottoscritto dal Presidente o da chi ha presieduto
la riunione e dal segretario.
I membri
del consiglio che non partecipano per tre volte
consecutive con o senza delega alle riunioni del
consiglio medesimo, saranno dichiarati decaduti e
sostituiti, salvo l'esistenza di gravi e
giustificati motivi.
ART.16) POTERI
Il
consiglio é dotato di tutti i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione. Esso delibera su ogni
affare concernente l'associazione salvo che per le
materie riservate all'assemblea o attribuite al
Presidente.
ART. 17) COMPETENZE - FUNZIONI
Il Consiglio:
a)
predispone e, ove lo ritenga necessario, modifica il
regolamento per il buon andamento dell'associazione;
b)
presenta all'assemblea le proposte che ritiene utili
per il progresso dell'associazione;
c) nomina
impiegati ed operatori esterni determinandone
attribuzioni, assegnazioni e compensi; compila la
lista dei candidati per le elezioni dei membri del
consiglio, nomina il direttore responsabile ed il
capo redattore per la pubblicazione del giornalino
dell'associazione;
d) il
consiglio ordina le spese necessarie, prende
d’urgenza tutte le misure ed i provvedimenti, anche
di straordinaria amministrazione, che impongono una
rapida decisione. A tale scopo il consiglio può
costituire un comitato esecutivo designandone i
membri tra i propri componenti e delimitando i loro
compiti. A tale comitato é altresì conferito
l'incarico di predisporre i programmi esecutivi da
sottoporre al consiglio e di curarne l'attuazione.
Il consiglio può inoltre conferire ad altri
soggetti, anche propri dipendenti, incarichi per
operazioni specifiche.
Tutte le
scelte del consiglio della sede principale sono
impegnative anche per le eventuali sedi secondarie,
salvo esplicita deroga scritta da parte del
consiglio direttivo della sede principale.
I soci
dell'associazione, per il raggiungimento degli scopi
sociali, previa autorizzazione scritta del
Presidente e del Consiglio Direttivo, potranno
organizzarsi in vari organismi che siano
rappresentativi dei diversi settori e categorie
esistenti nell'ambito della ristorazione alberghiera
e del turismo in generale.
ART. 18) CONTRIBUTI
STRAORDINARI
Eventuali
contributi associativi straordinari sono stabiliti
dal consiglio direttivo dell'associazione per
fronteggiare particolari situazioni.
TITOLO V
IL PRESIDENTE
ART. 19) RAPPRESENTANZA - FUNZIONI - POTERI
Il
presidente ha la rappresentanza legale
dell'associazione.
Il
Presidente ha la firma di tutti gli atti e della
corrispondenza dell'associazione, firma che può
delegare al vice presidente, al direttore ed ai
funzionari dell'associazione. Il presidente convoca
e presiede il consiglio direttivo ed il comitato
esecutivo dell'associazione.
In caso
di impedimento il presidente é sostituito dal vice
presidente se nominato. Al presidente é data
facoltà, per l'interesse dell'associazione, di
sospendere per un periodo che lo stesso presidente
ritenga necessario quanto disposto dal Titolo II,
Art. 6 lettera b).
TITOLO VI
DIRITTI DEL SOCIO E PERDITA DEI DIRITTI
Art.20) DIRITTI DEL SOCIO
I soci
hanno diritto a:
a)
frequentare il locali dell'associazione;
b)
partecipare alle assemblee generali con eventuale
diritto di discussione e di voto;
c)
ricevere la tessera d'iscrizione con l'indicazione
della propria qualifica;
d) se
soci ordinari o fondatori, occupare cariche
direttive o elettive.
Art.21) PERDITA DEI DIRITTI
La
qualifica di socio si perde:
a) per
decesso, dimissioni, rinuncia, morosità o indegnità;
b) per
condotta contraria agli interessi ed al regolare
svolgimento dell'attività associativa;
c) per
mancato pagamento dei contributi associativi, fatto
salvo il diritto per l'associazione a recuperare
anche giudizialmente quanto dovuto.
L'espulsione è deliberata dal consiglio direttivo
dell'associazione, su proposta del Presidente,
verificata la sussistenza di uno dei motivi di
esclusione di cui alle lettere precedenti.
Le
dimissioni devono essere presentate per iscritto
mediante lettera raccomandata con R.R. entro il 31
ottobre di ciascun anno.
I soci
che non saranno in regola con il pagamento della
propria quota annuale, da versarsi nel termine
perentorio del 31 Gennaio di ogni anno, sono
considerati morosi, non saranno ammessi alle
riunioni e perderanno qualsiasi diritto verso
l'associazione, compreso il diritto sul patrimonio
sociale, finché‚ non regoleranno la propria
posizione contributiva.
TITOLO VII
ORGANI DI CONTROLLO
DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 22) IL COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI
Il
Collegio dei revisori dei conti, formato da tre
membri effettivi e due supplenti eletti
dall'assemblea, nella sua prima seduta elegge il
presidente fra i membri effettivi. Il Collegio
sorveglia il consiglio direttivo ed il presidente
dell'associazione, accerta la regolare tenuta della
contabilità... sociale e la corrispondenza del
bilancio al risultato dei libri e delle scritture
contabili. Il Collegio dei revisori dei
conti può anche accertare in ogni momento la
consistenza di cassa e l'esistenza dei valori di
proprietà sociale, redigendo apposito verbale.
I revisori dei conti possono partecipare alle
riunioni del consiglio direttivo senza diritto di
voto.
La
convocazione del consiglio direttivo deve essere
comunicata al collegio dei revisori dei conti. Il
collegio ha durata triennale ed é rieleggibile.
ART. 23) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il
Collegio dei Probiviri, composto da tre membri
nominati dall'assemblea, elegge nella sua prima
seduta il proprio presidente. E' competente a
decidere:
a) sui
reclami proposti dai soci esclusi dall'associazione
per provvedimenti del consiglio direttivo e del
presidente;
b) sulle
vertenze fra gli associati e gli organi
dell'associazione e delle sezioni;
c) sulle
vertenze portate alla sua decisione sulle norme
regolamentari ed amministrative emanate dal
consiglio direttivo.
TITOLO VIII.
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 24) SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
L'associazione potrà... sciogliersi se i soci non
raggiungono il minimo di dieci aderenti, o in ogni
caso su delibera dell'assemblea straordinaria.
Questa, nominerà... da uno a tre liquidatori e
detterà le norme circa l'assegnazione delle
eventuali attività sociali, tenendo presente che
parte di dette attività potranno essere devolute a
scopi benefici ed assistenziali privilegiando, ove
possibile, enti ed istituzioni dei settori
specifici, oppure organizzazioni umanitarie.
ART.25) RIFERIMENTO ALLA LEGGE
Per tutto quanto non
espressamente previsto dal presente statuto, si fa
riferimento alle norme del codice civile.
ART. 26) SPESE
L'associazione, sino a quando non riterrà... di
chiedere il riconoscimento legale, opererà... quale
associazione non riconosciuta ai sensi degli Art.
36-38 del codice civile. Tutte le spese
dipendenti e conseguenti al presente atto sono a
carico dell'associazione.
Due esemplari
di questo statuto, firmati dai soci fondatori, sono
depositati nell'archivio dell'associazione. |